mercoledì 8 luglio 2020

La proposta di legge contro l'omofobia, tentativo d'imposizione della dittatura laicista

In questi giorni è stata depositata alla Camera la famigerata proposta di Legge “Zan-Scalfarotto”, la cosiddetta “legge contro l’omofobia”, che dovrà essere votata, secondo le previsioni, dall’Aula il prossimo 27 luglio, per poi proseguire il suo iter in Senato. 

Siamo, così, giunti alla stretta finale per veder materializzarsi l’ennesimo tentativo laicista di imporre un modo di vedere, il pensiero unico, che naturalmente non può che essere solo quello politicamente corretto del laicista. Se ne sono accorti anche i vescovi italiani, la CEI, i quali hanno espresso forti perplessità su una proposta di legge che introdurrebbe una deriva liberticida. Invece di tutelare le persone omosessuali dalla discriminazione, si finirebbe per colpire l’espressione di una legittima opinione. 

Ovviamente da parte laicista tutte queste paure sono infondate e legate ad una mentalità gretta e retrograda. Lo stesso Zan ha affermato che: “Chi attacca questa legge presenta critiche legate ad un’eventuale violazione di libertà di espressione […] chi usa solitamente questi argomenti ha la coda di paglia e la coscienza sporca, non è pienamente in buonafede. Qui si tratta di punire quelle condotte omotransfobiche, che non significa punire la libertà di espressione bensì punire quelle istigazioni all’odio e alla violenza, o odio e violenza commessi direttamente, che sono legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

Rincara la dose anche l’on. Laura Boldrini che ha affermato: “La Cei ha sbagliato ad esprimere la sua avversità al testo […]. La legge non colpisce chi diffonde idee. Bisogna ribadire che non è in discussione in nessuno dei testi la libertà di opinione. Non c'entra nulla il bavaglio alla libertà di pensiero, è fuori dal nostro perimetro". 

Allora, non c’è d’aver paura, solo fissazioni di quattro poveri gretti con la coda di paglia. Ma sarà veramente così? Il testo di questa proposta di legge, tra le altre cose che poi analizzeremo, estende i reati previsti dagli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale alle manifestazioni d’odio fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, quindi si tratta di una aggiunta al testo di due articoli del Codice Penale. Prendiamo l’art 604 bis CP, avremo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Come è facile capire questo articolo, così emendato, non condannerebbe solamente chi istiga a commettere atti di discriminazione, cioè le “condotte omotransfobiche” di cui parla l’ on. Zan, ma condannerebbe altresì chi “propaganda idee”, smentendo sonoramente ciò che afferma l’on Boldrini. La congiunzione ”ovvero”, che compare tra la propaganda e l’istigazione, infatti, individua due fattispecie di comportamento nettamente distinte. 

E’ evidente che siamo di fronte ad una proposta di legge che introduce elementi di grossa ambiguità: chi stabilisce la differenza tra propaganda ed istigazione? Chi stabilisce se una affermazione contraria al maistream laicista su orientamento sessuale e identità di genere sia da condannare perché costituirebbe una istigazione e/o sarebbe fondata sulla superiorità? Se affermo che le coppie formate da persone omosessuali non hanno i requisiti per poter adottare dei bambini, propagando un’idea fondata su una qualche superiorità? Secondo questa proposta di legge parrebbe che sia proprio così.

Ad avere simili perplessità su questa proposta di legge è Il presidente emerito della Corte Costituzionale Mirabelli che così si eprime in un’intervista rilasciata ad Avvenire: “È evidente lo sforzo di limitare l’interpretazione espansiva, ma siamo su un crinale scivoloso perché qualche dubbio rispetto all’effetto certamente non voluto, è presente. Quando si dice che vengono colpite le espressioni formulate in modo lesivo, cosa significa? Che sarà preso in considerazione il garbo con cui una persona si esprime? Battute a parte, nel disegno legislativo non è chiara la differenza tra chi propaganda idee, le diffonde, giuste o sbagliate che siano e deve essere libero di manifestarle, e chi istiga a commettere atti di violenza o discriminazione”. 

Ma c’è dell’altro: questa assurda proposta di legge contiene altre norme, poco conosciute, che aggiungono ulteriori elementi di prevaricazione ed imposizione del pensiero unico. L’articolo 6, al comma 1, infatti, recita così: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione”. Ed ancora, al comma 3 si legge: “In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1”.

Praticamente si vuole introdurre l’indottrinamento di Stato, la propaganda di teorie fatte passare per verità scientifiche, ma ciò che risulta più odioso la repressione della libertà di scegliere quale tipo di educazione da trasmettere ai propri figli. 
E’ fin troppo chiaro e lampante che tutte le critiche sollevate da questa proposta di legge non sono affatto appannaggio di chi “ha la cosa di paglia e la coscienza sporca” come afferma l’on, Zan, ma costituiscono una giusta reazione ad un tentativo, neppure tanto velato, di imporre il pensiero unico, l’indottrinamento di Stato e la repressione del libero pensiero. Tutte caratteristiche tipiche di ogni regime laicista.

25 commenti:

  1. Buongiorno, prima di tutto una doverosa osservazione: il cosiddetto Ddl Zan NON estende all'orientamento sessuale e di genere la "propaganda". Le invito a leggere bene: "ovvero" è da intendersi con funzione disgiuntiva. Ergo, la fattispecie della "propaganda" rimane limitata alle sole idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.
    La pregherei, inoltre, di rispondere alle seguenti due domande.
    1) Lei, in quanto cattolico, credente e praticante, sarebbe disposto a rinunciare alla protezione che questi stessi articoli del Codice Penale, che si sente in dovere di attaccare in materia di orientamento sessuale e di genere, garantisce per ciò che riguarda i "motivi religiosi"?
    2) Le risulta che dal 1993 in poi qualcuno sia stato mai sanzionato, o sia mai finito addirittura in prigione, per aver sostenuto e propagandato idee antireligiose?
    Grazie per l'attenzione.

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    1. Buongiorno anche a lei.
      La ringrazio della precisazione, ma come si fa ad essere sicuri che quell'"ovvero" sia da intendersi in senso disgiuntivo?
      Il testo, poi, è troppo ambiguo, non c'è una chiara distinzione tra "propaganda" ed "istigazione".
      Per quanto riguarda le sue domande, alla prima rispondo che la tutela per "motivi religiosi", essendo l'unica che riguarda una libertà di pensiero, sia da ribadire.
      Alla seconda rispondo che no, non mi risulta. Ma ciò, a mio parere, testimonia solo il fatto che in questo senso quell'articolo è stato soventemente disatteso.
      Un saluto.

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    2. La sicurezza gliela dà la lingua italiana, perché "ovvero" può avere valore disgiuntivo o esplicativo, ed è palese che in questo caso non ci troviamo di fronte ad un "ovvero" con valore esplicativo. Gli stessi relatori della legge hanno più volte ribadito che la propaganda riguarderà solo l'odio razziale. Quindi, tutto ciò che lei scrive nella prima parte di questo suo post è basato su un assunto di partenza falso.
      Anche data questa premessa, risulta davvero poco edificante sapere che parte dei cattolici (perché non la pensate tutti allo stesso modo, per fortuna) intendano mantenere una protezione di cui godono ma non vogliono permettere che altre categorie ne possano usufruire.
      Infine, il fatto che nessun ateo militante sia mai stato sanzionato le dimostra plasticamente che gli articoli 604 bis e ter del C.P. NON configurano un reato di opinione, come invece andate dicendo insistentemente.

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    3. E che c'entra la lingua italiana? Tutti sappiamo i significati di "ovvero", io mi chiedo se la sua interpretazione è davvero così palese. Puo' darsi, forse, ma questo lo dice lei e lei, per caso, è un giudice? Chi mi assicura come verrà interpretata questa norma?
      E rimane, comunque, anche il problema della non chiara distinzione tra propaganda ed istigazione.
      Io non credo sia poco edificante garantire una specifica protezione per la libertà di professare il proprio credo religioso rispetto ad altre forme di discriminazione che sono già tutelate.
      Il fatto che nessun ateo militante sia mai stato sanzionato potrebbe anche dimostrare che la norma sia stata soventemente disattesa.

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  2. Se per lei è chiaro il significato di "ovvero", lo è anche per i giudici, si fidi. Stessa cosa per "istigazione", che si riferisce ad "atti di discriminazione". Tutto molto chiaro per chi conosce la lingua italiana.
    Secondo punto: no, non sono "già tutelate", si sbaglia. La prego di indicarmi altre norme del codice penale che prevedono aggravanti per atti di violenza e discriminazione commessi sulla base dell'orientamento sessuale o identità di genere.
    Terzo: la sua è una supposizione basata sul nulla. Rimaniamo sui fatti: queste norme non prefigurano reati di opinione.

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  3. Piccola integrazione. Mentre orientamento sessuale e identità di genere non hanno, ad oggi, alcuna protezione SPECIFICA nel'ordinamento italiano, la religione è specificamente tutelata, oltre che dagli articoli del C.P. che stiamo discutendo, anche dagli articoli 402 e ss. sempre del Codice Penale (quelli sul "vilipendio"). Recentemente Oliviero Toscani è stato condannato per talune sue affermazioni offensive pronunciate in radio (https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/01/oliverio-toscani-condannato-per-vilipendio-della-religione-multa-da-4mila-euro/5362263/). Ad oggi per una mancata assunzione o una aggressione fisica a motivo dell'orientamento sessuale o identità di genere i giudici possono ricorrere solo alle aggravanti generiche.

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    1. Lei ha capito male, non c'entra la lingua italiana, non è chiaro quale accezione da dare al termine "ovvero", così come non è chiaro il confine tra propaganda ed istigazione. In ogni caso il tutto è lasciato troppo alla discrezionalità del giudice.
      Le norme che tutelano le persone omosessuali da atti di violenza e discriminazione sono tutte quelle che già esistono e colpiscono tali reati sulla persona (Discriminazioni, diffamazioni, lesioni, percosse, ecc.) tutte aggravate dalla circostanza dei motivi “abietti”, di cui all’art. 61 n.1 c.p.
      Che la mia sia solo una supposizione basata sul nulla lo dice lei, in realtà questa proposta spalancherebbe un portone ad una pericolosa deriva liberticida.

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    2. I "motivi abietti" sono circostanze aggravanti COMUNI. Non cambi discorso, la prego. Qui si parla di circostanze speciali (di cui lei gode in quanto persona credente e appartenente ad una confessione religiosa).
      Allora, partiamo dall'articolo del codice penale in questione così come è formulato ora:
      "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
      a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
      b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"

      Quindi, una formulazione chiarissima ("ovvero" sta anche qui e non ha mai dato problemi di interpretazione) che però, misteriosamente, diventerebbe poco chiara solo qualora le fattispecie punite fossero estese all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Come è possibile? Dei giudici brutti e cattivi, manovrati dalla temibile lobby gay, sarebbero pronti a stravolgere il significato della norma e punire con l'aggravante il reato di "propaganda" anche se non contemplato per la nuova fattispecie (orientamento sessuale e identità di genere)? Misterioso assai.

      Insomma, degli articoli che stanno nel nostro codice penale dal 1993 di cui mai nessuno si è lamentato altrettanto improvvisamente diventerebbero "liberticidi" solo qualora la loro applicazione fosse estesa all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

      Ma di fronte a queste patenti incongruenze logiche, non fa prima a dire che in realtà lei non reputa l'orientamento sessuale e l'identità di genere meritevoli di tutela giuridica? Facciamo prima.

      Saluti.

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    3. Non cambio affatto discorso. Discriminare e/o usare violenza su persone per il loro orientamento sessuale sono azioni con motivazioni "abiette", quindi rientrano tranquillamente in quella norma, ergo non c'è alcun bisogno di farne un'altra.

      Gli articoli in questione non sono sufficientemente chiari sulla differenza tra propaganda ed istigazione. Finché tali articoli sono in relazione a discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, tale ambiguità è facilmente superabile dal fatto che, comunque, non è accettabile alcuna opinione in tal senso. Il discorso cambia sostanzialmente con l'estensione ai motivi di orientamento sessuale e di identità di genere, dove, invece, sono possibili legittime opinioni senza che queste debbano essere considerate delle discriminazioni. quindi, in questo senso diverrebbero "liberticide".

      Niente di misterioso, anzi molto di palese, l'ennesimo tentativo laicista di chiudere a forza le voci contrarie.

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  4. E perché, allora, i motivi "abietti" non sono stati considerati sufficienti per quanto riguarda razza, etnia e religione?
    In ogni caso grazie, ha perfettamente risposto alle mie domande. Per lei l'omofobia e la transfobia sono sostanzialmente lecite. Non avrebbe potuto essere più chiaro.

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    1. Ma sono io che ringrazio lei, dicendo che per me sono lecite l'omofobia e la transfobia ha praticamente avallato tutte le mie paure circa una deriva liberticida di questa proposta di legge.
      Le auguro una buona serata.

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  5. Dal momento che questa legge non istituisce alcun reato di opinione (fermo restando che la "propaganda" rimane riferita ai soli motivi etnici o razziali, e su questo non ci piove, checché lei ne dica), quando lei scrive che in materia di orientamento sessuale "sono possibili legittime opinioni senza che queste debbano essere considerate delle discriminazioni" sta scrivendo nero su bianco che aggredire un gay o una persona trans è sostanzialmente meno grave che aggredire una persona di colore, uno straniero, un cattolico o un musulmano se il motivo dell'aggressione è proprio il loro essere gay, trans, nero, cattolico, ecc. ecc. Stesso dicasi per gli atti di discriminazione.

    Le faccio in ultimo notare anche una contraddizione nel suo ultimo commento: prima scrive che "discriminare e/o usare violenza su persone per il loro orientamento sessuale sono azioni con motivazioni "abiette"", per poi scrivere qualche riga dopo che "sono possibili legittime opinioni senza che queste debbano essere considerate delle discriminazioni".
    1) Cosa c'entrano le legittime opinioni con gli atti di violenza e/o discriminazione? Ci sono per lei atti di violenza e/o discriminazione che possono essere considerati legittimi? Sarebbe assai inquietante se lo pensasse sul serio, soprattutto pensando al Vangelo.
    2) Ne deduco che discriminare uno straniero per lei è SEMPRE sbagliato, mentre discriminare un omosessuale o una persona trans, dipende...
    Chi lo decide cosa è discriminazione e cosa non lo è? Lei? Facciamo che si stabilisce un principio sacrosanto, e lasciamo lavorare i giudici per l'applicazione al caso specifico della legge, come è normale che sia? Oppure è uno di quelli che non si fida della magistratura?

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  6. Le consiglio altresì di argomentare di più e scrivere meno per slogan ideologici (la "deriva liberticida" e/o "laicista" ripetuto mille volte non argomenta un fico secco). Ne risente grandemente la qualità del suo blog.

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    1. Che questa legge non istituisce alcun reato di opinione non è così sicuro come dice lei, io non ne sono così certo.
      Una piccola conferma me la dà subito il suo commento:

      "quando lei scrive che in materia di orientamento sessuale "sono possibili legittime opinioni senza che queste debbano essere considerate delle discriminazioni" sta scrivendo nero su bianco che aggredire un gay o una persona trans è sostanzialmente meno grave che aggredire una persona di colore, uno straniero, un cattolico o un musulmano se il motivo dell'aggressione è proprio il loro essere gay, trans, nero, cattolico, ecc. ecc"

      Vede, lei dà subito per scontato che io mi riferisca ad atti di violenza, ecc. , invece io richiamavo opinioni del tipo che la famiglia può essere costituita solo da un uomo e da una donna, che le coppie omosessuali non possono adottare figli, ecc. Non sono opinioni legittime queste? Mi dica, rischio la galera a fare affermazioni del genere, mi dica...

      Quelle affermazioni io le ritengo legittime e per niente violente o discriminatorie, mentre qualsiasi atto violento e veramente discriminatorio contro le persone omosessuali sono azioni abiette. Dov'è la contraddizione?

      Infine per quanto riguarda la qualità del mio blog la ringrazio del consiglio, ma penso di argomentare a sufficienza le mie posizioni.
      Un saluto.

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  7. Mi può indicare, per favore, in quale parte della legge è scritto che saranno sanzionate "opinioni"? Torniamo per l'ennesima volta alla lettera dell'articolo del C.P.: "[...] istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi...". Il comma B: "... chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza".

    COMMETTERE ATTI. Ha presente la differenza con le "opinioni"?

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  8. Un approfondimento sulla definizione di "discriminazione", da cui si evince che l'orientamento sessuale è al momento tutelato dallo statuto dei lavoratori e da alcune normative europee ma in caso di atti di violenza e di discriminazione nessuna aggravante specifica può essere applicata, così come già succede per motivi di razza, etnia o credo religioso, visto il vuoto normativo che il Ddl Zan sta cercando di colmare:

    https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/COSA%20SI%20INTENDE%20PER%20DISCRIMINAZIONE.pdf

    Quindi, tranquillo, potrà continuare a sostenere le sue opinioni anche dopo l'approvazione della legge.

    Se un giorno in Italia verrà introdotto il matrimonio egualitario, che esiste nella maggior parte dei paesi occidentali, o se la legge sulle adozioni verrà riformata, non sarà certo a causa della applicazione di questi articoli del C.P. Lei capisce bene che non c'entra proprio nulla. Se accadrà è perché la maggior parte delle forze politiche riterrà giusto che due uomini o due donne si possano sposare e possano adottare bambini, non certo perché verranno applicate norme del C.P. che prevedono aggravanti per reati di odio.

    Buona lettura e buona serata.

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    1. Però deve leggersi il mio post, lì ho spiegato per bene tutto, adesso capirà che non posso ripetere nei commenti ciò che ho già scritto. Sarebbe una ridondanza. La questione non è tanto la differenza tra "commettere reati" e le "opinioni", ma il subdolo tentativo di far passare le "opinioni" come "istigazioni". Semmai la differenza da accertare è tra questi due concetti, cosa che la proposta non fa.
      Quanto all'argomento sulla discriminazione la ringrazio del contributo, ma l'aggravante per atti di violenza e discriminazione esiste: art. 61 n.1 c.p., motivi "abietti".

      Buona giornata.

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    2. Ho letto eccome, ma continuo a trovare l'argomentazione inconsistente.

      Domanda semplice semplice: se io affermassi che una persona è credente e religiosa perché ha subito un trauma infantile, che per la corretta crescita di un ragazzo bisogna trasmettere valori antireligiosi, che il Cristianesimo è pura e pericolosa superstizione, verrei processato e condannato in base agli articoli del CP di cui stiamo parlando?

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    3. Quanto all'art. 61 le rispondo con le parole del giudice Giulia Locati, di Magistratura Democratica:
      "È vero che già oggi il giudice può applicare a un’aggressione contro una persona lgbt le aggravanti per futili motivi, ma attenzione: può, non deve. Qui sta la differenza rilevante. Se venissero introdotte le novità, invece, il giudice sarebbe obbligato a tenere conto dell’intenzione discriminatoria che ha ’ispirato’ la violenza verso una persona in quanto omosessuale, ad esempio. Ma c’è dell’altro: introdurre un reato specifico significa riconoscere che esiste una discriminazione in quanto tale, che è il modo migliore per combatterla. Bisogna dire esplicitamente che esiste"

      C'è differenza, come vede e come le avevo già fatto notare.

      Buona serata a lei.

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    4. Se lei mi chiede di indicarle cose che ho già spiegato nel post e nei commenti che devo pensare? Per questo mi ha dato l'impressione di non aver letto con attenzione ciò che le scrivo.

      Per rispondere alla sua domanda, direi di no. Ma ciò è solo quello che penso io, bisogna vedere cosa ne penserebbe un credente che avesse una sensibilità diversa dalla mia, ed anche occorrerebbe sapere cosa ne penserebbe il giudice preposto. Una indeterminatezza dovuta proprio all'ambiguità del testo della legge.

      Quanto al parere del giudice Locati, ne prendo atto, ma non sono d'accordo. Quale giudice non considererebbe un motivo "abietto" una intenzione discriminatoria che istigherebbe violenza verso una persona omosessuale? La preoccupazione della Locati mi pare più didascalica che reale.

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    5. Appunto, non andrei in galera se dicessi pubblicamente quelle cose. Il che significa che questa legge NON è liberticida, come va ripetendo.
      E se veramente lo pensa (che è liberticida) dovrebbe, per coerenza, chiedere l'abolizione dell'intera legge cosiddetta Mancino, altrimenti non ha senso.
      Cordiali saluti.

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    6. Per come la vedo io, non andrebbe in galera, ma non è detto che la mia opinione collimi con quella del giudice. Non basta, semplicemente, avere una buona possibilità di non finire in galera, ma può anche solo bastare la minaccia di finirci per comprimere il diritto a professare liberamente il proprio pensiero.

      La legge Mancino non è liberticida perché perseguita ciò che è oggettivamente un crimine. Questa proposta di legge, invece, mira ad imporre il pensiero unico laicista ed a reprimere ogni voce contraria.

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  9. Ciao Luis, anche se non ho scritto commenti, ho continuato a seguirti durante il lockdown e ti ringrazio di continuare a pubblicare articoli ben curati - un'oasi del web.

    Tra noi non servono convenevoli e vado subito al punto.
    Non so se hai già letto che esiste già una "lista nera". E non è una fake news. Questa è accertata
    http://www.gliscritti.it/blog/entry/5322

    Veramente il sig. Anonimo pensa che noi crediamo a certe favolette?
    Veramente pensa che noi non consultiamo i giuristi e che non ne sappiamo niente di libertà di pensiero e di opinione?

    Mah. La prova che questa non è assolutamente una questione religiosa ma prima di tutto di società laica democratica, sta proprio nell'articolo che ho allegato. Se sono le femministe a lamentarsi... direi che il pericolo di una legge liberticida (che a loro dire è già applicata nei fatti, nel web, a loro danno) è un pericolo concreto. Molto vicino.

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    1. Ciao Francesca, è un piacere risentirti. So bene che mi vieni a leggere (guardo le statistiche di Blogger) e di questo ti ringrazio.

      Sapevo che Facebook avesse un algoritmo che regola ogni commento verso il pensiero unico del falso "politicamente corretto", ma ero all'oscuro dell'esistenza addirittura di una "lista nera". Ormai non bisogna più stupirci di niente, hanno deciso la dittatura del relativismo e chi è, invece, ancora aggrappato alla ragione ed al buon senso dev'essere spazzato via. Con ogni mezzo.

      Il nostro Anonimo, invece, pensa che le nostre proteste siano solo lo strepitio di quattro cristiani retrogradi, ma in realtà non si rende conto che sta montando una vera e propria deriva liberticida che non guarderà in faccia a nessuno. L'articolo che hai opportunamente linkato dimostra proprio questo. Mi fa anche piacere che sia riportata l'illuminata e competente opinione del Presidente Mirabelli, che ho anch'io citato nel mio articolo.

      Un caro saluto

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    2. Grazie Luis!
      Specifico meglio una mia frase del commento qua sopra, ...un po' ambigua 😁
      Ho scritto "Se sono le femministe a lamentarsi..."
      Intendevo dire le femministe rappresentate tipicamente dalla signora (dott.ssa Terragni) che si può leggere nel link allegato... la quale militava e appoggiava lo stesso pensiero """"liberale"""" LGBT, fino a quando si è trovata attaccata e minacciata con quella lista nera dagli stessi """"liberali"""" . Improvvisamente il libero pensiero non valeva più se la militante femminista denunciava l'abominio dell'utero in affitto e la pratica perversa di imbottire di ormoni i bambini "confusi".
      Tante femministe si sono ritrovate in quella situazione... accorgendosi a loro spese che i "libertari" erano diventati liberticidi. (come probabilmente sono sempre stati)

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